RICHIESTA RATEIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA
L’art. 202 bis del Codice della Strada prevede che le persone, tenute al pagamento di verbali elevati per violazioni al Codice della Strada di importo superiore a € 200,00, che versino in situazioni economiche particolarmente disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi di tale facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 10.626,16. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso chi presenta la richiesta, e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Ogni rata non deve essere inferiore a € 100,00 e si possono concedere fino ad un massimo di 12 rate se l’importo non supera € 2.000,00; fino ad un massimo di 24 rate se l’importo non supera € 5.000,00; fino ad un massimo di 60 rate se l’importo dovuto supera € 5.000,00.
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A CHI RIVOLGERSI:
Comando Polizia Locale
Piazza Saturno,1
Tel. 0776609002
Fax- 0776628170
e.mail: a.caputo@comune.atina.fr.it
vigiliatina@virgilio.it
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COSA OCCORRE:
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune o spedita tramite servizio postale.
Si ricorda che è necessario allegare la documentazione comprovante la situazione di disagio economico (dichiarazione dei redditi, modello CUD o autocertificazione.
La presentazione di tale domanda implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto ed al Giudice di Pace.
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TEMPI:
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione al Codice della Strada.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza il Sindaco adotta provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.
La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con le determinazioni delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero il provvedimento del rigetto è effettuata con le modalità previste dall’art. 201 del C.d.S.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio della rateazione.
In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego.
COSTI:
il servizio non richiede alcun costo aggiuntivo.
Pagina aggiornata il 09/03/2023