Descrizione
SI RENDE NOTO
che sono state avviate le procedure finalizzate all’aggiornamento/censimento dell’ “Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche” presenti sul territorio comunale, le quali, qualora risulteranno in possesso dei requisiti di cui all’artt. 2 e 5 della Legge Regionale n. 1/2022, saranno iscritte nel suddetto elenco e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all’art.4 della Legge Regionale n.1/2022 nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all’art.7 del Regolamento Regionale n.11/2022.
La procedura di censimento è rivolta agli operatori economici interessati all’iscrizione all’“Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche” che dimostrino i seguenti requisiti di cui all’artt. 2 e 5 della Legge Regionale n. 1/2022:
∙ i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;
∙ i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
∙ le botteghe d’arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte, dell’antiquariato e da collezione;
∙ le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività, restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge;
∙ i mercati e le fiere di cui all’articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio). Si intende per fiera “la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività” (art. 39, comma 1, lett. p) del Testo Unico del Commercio).