Censimento delle botteghe ed attività storiche ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 1/2022

Dettagli della notizia

Le domande potranno essere presentate dai legali rappresentanti delle attività economiche interessate entro e non oltre il giorno 1/12/2025 ore 13.00

Data:

06 Novembre 2025

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Descrizione

SI RENDE NOTO 

che sono state avviate le procedure finalizzate all’aggiornamento/censimento dell’ “Elenco Regionale delle botteghe ed  attività storiche” presenti sul territorio comunale, le quali, qualora risulteranno in  possesso dei requisiti di cui all’artt. 2 e 5 della Legge Regionale n. 1/2022, saranno iscritte nel suddetto elenco  e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all’art.4 della Legge Regionale  n.1/2022 nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all’art.7 del Regolamento Regionale  n.11/2022.

La procedura di censimento è rivolta agli operatori economici interessati all’iscrizione all’“Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche” che dimostrino i seguenti requisiti di cui all’artt. 2 e 5 della Legge Regionale n. 1/2022:

i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;

i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6  luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

le botteghe d’arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile  da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato  valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della  tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni,  prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che  rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte,  dell’antiquariato e da collezione;

le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato,  artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo  documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa  tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le  caratteristiche originarie dell’attività, restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico,  artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge;

i mercati e le fiere di cui all’articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del  commercio). Si intende per fiera “la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, sulle aree pubbliche  o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio  su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività” (art. 39,  comma 1, lett. p) del Testo Unico del Commercio).

Ultimo aggiornamento: 06/11/2025, 16:17

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