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Informazioni sull'Imposta Unica Comunale (IMU + TASI) anno 2016

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Informazioni sull'Imposta Unica Comunale (IMU + TASI) anno 2016
IMU
06-06-2016

Si ricorda che in data 16/6/2016 è in scadenza il versamento in acconto, ovvero in unica soluzione,
dell'IMU + TASI 2016. La seconda rata rimane fissata alla data del 16/12/2016;
RESTANO CONFERMATE le aliquote e le detrazioni di cui alle deliberazioni consiliari di
approvazione delle tariffe IMU + TASI nn.16 e 18 del 1/8/2014. IMU + TASI sono dovuti per anno
solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso dell'immobile/i
SI EVIDENZIA CHE nell'anno d'imposta 2016, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di
Stabilità n.208 del 28.12.2015, art.1 comma 14 esenta il pagamento del tributo ai possessori e agli
utilizzatori dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, quindi sono ESCLUSE dall’
IMU + TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nonché relative pertinenze
(massimo una per categoria C/2 – C/6 – C/7) del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo
nucleo familiare, fatta eccezione per quelli appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9
(abitazioni di lusso).
Per quest'ultime resta invariato l'obbligo di versamento in acconto o in unica soluzione al
16/6/2016, con le aliquote e le detrazioni di cui alle deliberazioni consiliari nn.16 e 18 del
1/8/2014.
SI EVIDENZIA INOLTRE CHE nell'anno d'imposta 2016 sono esenti dall’IMU + TASI tutti i
terreni agricoli.
IMU+TASI 2016: unità immobiliare a destinazione residenziale concessa in uso gratuito * a
parenti di primo grado (genitori / figli) che la utilizzano come abitazione principale, nuove
regole 2016: in allegato l’informativa sul Comodato gratuito ai fini IMU e TASI
La legge n.208 del 28 dicembre 2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" ha disposto la riduzione del 50% della base
imponibile a fini IMU+TASI, disciplinata dall’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, per le unità
immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 -
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello
stesso Comune in cui è situato l'unità abitativa concessa in comodato; il beneficio si applica anche
nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune
un’altra unità abitativa adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità classificate
nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9; ai fini dell'applicazione di queste disposizioni il soggetto
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti attraverso la presentazione della doppia
Dichiarazione IMU + TASI al Comune di Atina, come prevede la legge.
Riassumendo: Riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (= GENITORI / FIGLI oppure FIGLI /
GENITORI) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto sia registrato all’agenzia delle entrate (ciò significa che, essendo lo stesso soggetto a
registrazione, se quest’ultima non è stata ancora effettuata, la decorrenza di tale riduzione sarà
successiva alla data di registrazione di detto contratto);
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, di categoria A, oltre la propria casa di
abitazione;
- residenza anagrafica nello stesso comune (sia del comodante sia comodatario) in cui è situato
l'immobile concesso in comodato;
- Il comodante, ovvero chi concede il comodato, può detenere solo un'altra casa (abitazione
principale) oltre a quella concessa; l'abitazione principale e la casa concessa dal comodante devono
trovarsi nello stesso Comune.;
- il comodatario, e cioè chi beneficia del comodato gratuito, deve essere parente di primo grado del
comodante (genitori/figli o figli/genitori);
- il comodatario deve adibire la casa ottenuta come abitazione principale, più esattamente: deve
essere residente anagraficamente e fisicamente nell’immobile oggetto del comodato;
- l’agevolazione non si applica se anche uno solo degli immobili (o del comodante o del
comodatario) è di categoria A/1 – A/8 – A/9.
Il comodante, entro il 30 giugno dell'anno 2017, deve presentare la doppia
dichiarazione IMU+TASI per attestare il possesso dei suddetti requisiti (art. 1,
comma 10, lett. b), allegando la documentazione comprovante la sussistenza del
diritto all’agevolazione.
L'imposta deve essere versata a mezzo del modello F24 che il Comune di Atina mette a
disposizione sulla piattaforma CRM o invia a mezzo posta elettronica ai contribuenti che hanno
provveduto ad iscriversi o a fare apposita richiesta, a ridosso delle scadenze. Qualora ci sia un
ritardo nella ricezione, è possibile reperire il modello F24 presso gli sportelli di qualsiasi banca ed
uffici postali o chiederli all' Ufficio Tributi telefono 0776.6009211 e-mail:
atina.ragioneria@gmail.com PEC: comuneatina@viapec.net
A partire dall'anno 2016 è considerata abitazione principale (esente IMU + TASI) una e una sola
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che questa non risulti locata o data in
comodato d'uso. Per coloro che non vi abbiano già provveduto è possibile ritirare il modello da
compilare presso l'Ufficio Tributi o richiederlo all'indirizzo e-mail: atina.ragioneria@gmail.com
I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, potranno effettuare il pagamento anche
dall'estero con Bonifico Bancario - alla Tesoreria del Comune di Atina c/o Banca Popolare del
Cassinate - filiale di 03043 Cassino – Piazza Diaz 14, utilizzando il codice:
· il codice IBAN: IT08R 05372 74370 000010327104;
· il codice BIC-SWIFT: POCAIT31
oppure, in alternativa, accedendo al sito dei pagamenti on-line a mezzo PayPal presente sul portale
del comune di Atina www.comune.atina.fr.it
Si ricorda che per loro natura, IMU+TASI sono imposte con adempimenti
di denuncia, autoliquidazione e versamento spontanei da parte del
contribuente che rimane, comunque, l'unico responsabile degli esatti
adempimenti.
L'Amministrazione Comunale non è responsabile di errori dovuti
all'inserimento di dati non esatti, il controllo della veridicità dei dati
rimane a carico solo del contribuente.
TARIFFARIO 2016
Tipo immobile Sottocategoria IMU %o TASI %o
Area fabbricabile Area fabbricabile e/o collabenti 8,10 2,00
Fabbricato/i Fabbricato generico con rendita 8,10 2,00
Abitazione principale 0 0
Pertinenza (massimo una per categoria C/2 – C/6 – C/7) 0 0
Fabbricati sfitti 8,10 2,00
Abitazioni principali di lusso 3,50 2,00
Pertinenze abitazioni principali di lusso 3,50 2,00
Immobili rurali strumentali 0 1,00
Fabbricati categoria D quota Comune 0,50 2,00
Fabbricati categoria D quota Stato 7,60 0
Immobili strumentali D 10 quota Comune 0,50 1,00
Immobili strumentali D 10 quota Stato 7,60 0
Aire - pensionati esteri solo per l’abitazione principale 0 0
Pertinenza aire di abitazione principale - pensionati esteri 0 0
Uso gratuito registrato 4,05 1,00
Terreno agricolo Terreno agricolo generico 0 0
Terreni coltivatori diretti 0 0
Si porta a conoscenza che sul sito del comune di Atina www.comune.atina.fr.it è presente la
procedura per il calcolo automatico dell’IMU e della TASI “Calcola Online IMU e TASI

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