Al via il decreto attuativo del nuovo bonus bebè per incentivare la natalità e aiutare i genitori per i primi anni. Ecco come capire se puoi richiederlo e come fare per ottenerlo.
Con l'entrata in vigore del decreto attuativo approvato (il 10 aprile) dal Consiglio dei ministri, sono finalmente operative le modifiche al bonus bebè previste dalla Legge di stabilità del 2015. Per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 lo Stato riconosce un contributo di importo pari a 960 euro all’anno, erogati in rate mensili da 80 euro a partire dal mese di nascita o di adozione del bambino.
A chi spetta il bonus figlio: requisiti
L’assegno vale sia per la nascita di un figlio sia per le adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Ad averne diritto sono i cittadini italiani, comunitari e stranieri, che devono pero avere questi tre requisiti:
• La residenza in Italia.
• La famiglia che fa richiesta del bonus figlio deve avere un Isee che sulla base delle nuove disposizioni operative dal primo gennaio 2015 non deve essere superiore a 25mila all'anno.
• Per gli stranieri serve il possesso del cosidetto «permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo» (art. 9 del Testo unico immigrati, approvato dal d.lgs 286/1998).
L’agevolazione è valida soltanto per i genitori che hanno un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui. Se l’Isee non supera i 7.000 euro annui l’importo è raddoppiato. Il bonus bebè spetta ai figli nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, per cui se il bimbo è nato alle 11:59 del 31 dicembre 2014 i neo genitori non hanno diritto all'agevolazione. Inoltre l’assegno verrà versato fino al terzo anno compleanno o, in caso di adozione, fino al terzo anno in cui il bambino è entrato a far parte della famiglia. È assolutamente necessario, però, che rimangano invariati i requisiti richiesti per accedere al bonus bebè.
Come fare per ottenerlo
Per ottenere il bonus occorre fare una richiesta compilando una domanda online sul sito dell'Inps e inviandola, in via telematica, all’Istituto se si possiede il codice PIN, oppure rivolgendosi ad un Caf, un patronato o un intermediario abilitato che provvederà a predisporre il modello di domanda e a trasmetterlo direttamente all'Istituto. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o l’entrata in famiglia del bambino e, dopo averla ricevuta, l'INPS, provvederà a verificare se possiedi i requisiti. In tal caso, la domanda ha effetto dalla data di nascita del bambino e non si perde nessuna mensilità. Se invece la richiesta viene inoltrata dopo 90 giorni dalla nascita, il bonus decorrerà solo a partire da tale data. Per i figli nati dopo il 1° gennaio 2015, ma prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo (10 aprile 2015), i 90 giorni partono da quest’ultima data cosicché nessuna mensilità andrà persa. Il bonus dura tre anni, ma la domanda va presentata una volta sola, per il primo anno, mentre per il secondo e il terzo anno sarà sufficiente rinnovare l’Isee. Se nel frattempo la famiglia perde i requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al bonus, l’Inps ne sospende l’erogazione.
Quando viene revocato
Alla famiglia non viene più erogato dall’assegno anche in caso di:
• decesso del figlio;
• revoca dell’adozione;
• decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
• affidamento del figlio a terzi;
• affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.
In tutti questi casi, i genitori devono comunicare subito all’Inps la causa di decadenza e se non lo fanno devono restituire le somme indebitamente percepite. Infine, si deve mettere in conto che se l’Inps, per tre mensilità consecutive, spende per il bonus bebè più di quanto preventivato, le domande non verranno più accettate fino a quando non verrà rideterminato l’importo annuo dell’assegno e i valori Isee per l’accesso al beneficio.
In allegato Decreto del Presidente del Consiglio